Quale dispositivo anti abbandono scegliere

Qualche giorno fa è stata approvata la legge sull’obbligo del dispositivo anti abbandono che prevede obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme, costituiti da uno o più elementi interconnessi, la cui  funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di  eta’ inferiore ai quattro anni.

Quindi tutti i bambini che non hanno ancora compiuto i 4 anni devono avere il dispositivo anti-abbandono sul seggiolino.

ovetto con sensore

Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale ed entra appunto in vigore 15 giorni dopo, cioè il 7 novembre del 2019.

Qual è lo scopo di questi dispositivi? Quello di lanciare un allarme in caso un adulto dimentichi in auto il bambino.   

L’obbligo riguarda quindi l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme che si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.

In alcuni casi sono una sorta di “cuscinetto” da sistemare direttamente sotto il seggiolino del bimbo, in altri si tratta di sensori già integrati in alcuni modelli di seggiolini. Alcuni fanno scattare un allarme, altri notificano il pericolo sul cellulare, via app o Bluetooth. Sono i cosiddetti “sistemi anti abbandono” e hanno tutti il medesimo scopo: evitare che i genitori dimentichino i propri bimbi in macchina.

Per agevolarne l’acquisto nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Inoltre tecnicamente dovrebbe esserci un lasso di tempo di 120 giorni per permettere a tutti di adeguarsi e di sfruttare il contributo.

Fin qui tutto bene.

Il problema arriva ieri nel tardo pomeriggio quando esce un’ansa che spiega che contrariamente a quanto supposto, l’obbligo di circolare con il dispositivo entra in vigore subito, dal 7 novembre e non più dal 6 marzo 2020, senza alcuna proroga, né tempo extra.

Il colpo di scena è contenuto nella circolare del ministero dell’Interno 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata nel pomeriggio del 6 novembre, il giorno prima. 

Questo perché c’é stato un pasticcio nel conteggio, visto che i 120 gg di tempo previsti per adeguarsi previsti dalla legge 117/2018, non erano da far partire dal 23 ottobre, quando il decreto è stato firmato, ma dal primo luglio, quando il decreto è stato approvato.

Panico.

In primis nei negozi non ci sono abbastanza dispositivi per coprire il fabbisogno di circa 1,8 milioni di bambini di età inferiore ai 4 anni, e poi c’è ancora molta confusione su quale dispositivo anti abbandono scegliere. E non ultimo in giro ci molti prodotti che potrebbero non essere a norma.

Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza:

Il dispositivo anti abbandono deve avere queste caratteristiche:

  • si deve attivare automaticamente ad ogni utilizzo senza ulteriori azioni da parte del conducente (il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo);
  • deve dare segnali visivi e acustici o visivi e aptici (vibrazione) (il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione);
  •  il dispositivo anti-abbandono deve essere in  grado di
    attivare il sistema di comunicazione (che se alimentato da batteria, deve monitorare i livelli il dispositivo di carica rimanente) per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Quindi se un dispositivo: non avvisa della presenza del bambino con suoni o vibrazione o se non manda sms o non fa partire chiamate, e se non si attiva automaticamente ad ogni utilizzo: NON è A NORMA.

Da questi punti emerge per esempio che, seppur la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato dovrebbe essere adatti, tutti quelli che richiedano l’attivazione del Bluetooth sullo smartphone (che spesso è disattivato, in caso di telefono scarico o spento soprattutto), così come i prodotti senza sensore di peso che per rilevare il bambino devono “attivati” contrastano con il punto del decreto in cui si dice che “il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente SENZA ulteriori azioni da parte del conducente” e quindi non dovrebbero essere a norma (uso tempi ipotetici perché ancora la situazione non è chiara).

Sistemi antiabbandono

In caso di più figli o comunque di più seggiolini (genitori, nonni, tate) potrebbe essere preferibile scegliere dei sensori indipendenti, per risparmiare qualcosa potendo utilizzare il seggiolino già in uso, e potendo spostare il dispositivo da una macchina all’altra, da un seggiolino all’altro, mantenendo quello già in suo, senza doverlo cambiare. Ma sicuramente un sensore non integrato, non sarà mai protetto in caso di urti come quello già integrato nel seggiolino.

E’ poi vero che l’omologazione dei seggiolini auto prevede che essi vengano usati così come costruiti, qualsiasi “aggeggio” aggiunto, potrebbe creare danni al seggiolino e quindi alla sicurezza.

Quindi se da una parte un sensore indipendente ha diversi vantaggi (non devi cambiare seggiolino, puoi passarli da un seggiolino all’altro man mano che il bimbo cresce e usarli su più auto;puoi scegliere quello che più ti piace senza doverti “accontentare” di quei pochi ad oggi in vendita con sensori integrati), dall’altra parte questi sistemi hanno il grosso svantaggio di essere dotata di un sensore di peso da mettere sotto il bambino, ma poiché il decreto non stabilisce caratteristiche dimensionali e fisiche che assicurino la compatibilità dei sistemi indipendenti con tutti i seggiolini e ha demandato ai fabbricanti la responsabilità della conformità, i produttori di seggiolini indicano in modo più o meno esplicito che nessun prodotto è utilizzabile salvo quello da loro commercializzato.

Questo appunto per una questione di omologazione, perché qualsiasi oggetto che viene inserito o aggiunto a un seggiolino auto andrebbe testato con il seggiolino stesso per valutare che non ne modifichi la sicurezza e protezione.

Secondo gli esperti di laboratorio, un cuscinetto di pochi millimetri comunque non pregiudica la sicurezza, ma senza l’ok e una nuova omologazione, in caso si incidente di chi sarebbe la responsabilità?

Quindi un seggiolino con sistema integrato, potendo scegliere e dovendo comprarne uno, è sicuramente preferibile.

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Ma quale dispositivo integrato anti abbandono scegliere?

In questo momento sono pochi i seggiolini auto con sistema integrato e sono di Chicco e Cybex. Il dispositivo integrato è sicuramente più pratico rispetto a quello universale, ma potrebbe avere una durata più limitata rispetto al seggiolino stesso, perché la batteria potrebbe dover essere modificata dopo 3 4 anni quindi prima della fine dell’utilizzo dello stesso (se si pensa ai seggiolini che puoi utilizzare fino ai 150 cm del bambino a partire dai 15 mesi) e potrebbe non essere semplice sostituirla se non con l’aiuto del produttore stesso (con conseguente rinuncia per qualche giorno del seggiolino).

Vi ricordo infine che chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nell’arco di due anni, si passa alla sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.

Ricordiamo inoltre che trattandosi di dispositivi elettronici è bene comunque prestare attenzione perché qualcosa potrebbe non funzionare quindi utilizzare sempre il buon senso potrebbe fare ancora una volta la differenza (mettere la borsa sul sedile posteriore per esempio è sempre un’arma vincente).

Sere-mammadalprimosguardo

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